L’impiego crescente di sistemi di intelligenza artificiale nei processi di ricerca e sviluppo sta incidendo in modo sempre più significativo sulle categorie tradizionali del diritto dei brevetti, imponendo una riflessione sistematica sul concetto di inventore e sui presupposti di brevettabilità delle invenzioni realizzate con il supporto di strumenti algoritmici avanzati. In un contesto tecnologico caratterizzato dalla crescente autonomia dei sistemi di apprendimento automatico, il diritto della proprietà industriale è chiamato a confrontarsi con questioni che mettono in discussione alcuni dei suoi presupposti storici, tra cui la centralità dell’ingegno umano quale fondamento della tutela brevettuale.
Negli ultimi anni, infatti, l’intelligenza artificiale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nei processi di innovazione tecnologica. I sistemi di machine learning e di deep learning sono oggi utilizzati non soltanto per analizzare dati o ottimizzare processi esistenti, ma anche per individuare nuove soluzioni tecniche, progettare materiali innovativi e sviluppare nuovi farmaci. Tale evoluzione ha inevitabilmente sollevato interrogativi sulla possibilità che i risultati generati, in tutto o in parte, da sistemi algoritmici possano essere oggetto di tutela brevettuale e, soprattutto, su chi debba essere considerato l’inventore in tali ipotesi.
In questo scenario si inserisce la recente iniziativa del United States Patent and Trademark Office (USPTO), che ha pubblicato nuove linee guida in materia di inventorship for AI-assisted inventions, con l’obiettivo di fornire criteri interpretativi chiari per valutare se e a quali condizioni un’invenzione sviluppata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale possa beneficiare della protezione brevettuale. Le linee guida statunitensi si collocano nel più ampio quadro delle politiche pubbliche volte a promuovere uno sviluppo responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale e risultano coerenti con l’Ordine Esecutivo sullo sviluppo sicuro e affidabile dell’intelligenza artificiale emanato negli Stati Uniti nel 2023.
Secondo l’USPTO, il sistema dei brevetti è stato storicamente concepito per incentivare e proteggere l’ingegno umano e gli investimenti necessari per trasformare tale ingegno in innovazioni tecniche suscettibili di applicazione industriale. In tale prospettiva, le nuove linee guida intendono garantire che l’uso crescente dell’intelligenza artificiale nei processi di ricerca non comprometta la funzione fondamentale del sistema brevettuale, che rimane quella di premiare il contributo creativo dell’essere umano.
Il principio dell’inventore umano nel diritto dei brevetti
Il punto di partenza dell’analisi è rappresentato dal principio, largamente condiviso nei principali ordinamenti, secondo cui l’inventore deve essere una persona fisica. Nel diritto statunitense tale impostazione trova fondamento nel Patent Act, il quale fa costante riferimento all’inventore come individuo (“individual”), presupponendo dunque una persona naturale. Analogamente, nell’ordinamento europeo il sistema della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) attribuisce la qualifica di inventore esclusivamente a un soggetto umano.
In particolare, l’articolo 60 della Convenzione sul Brevetto Europeo stabilisce che il diritto al brevetto spetta all’inventore o al suo avente causa, mentre l’articolo 81 EPC prevede che nella domanda di brevetto debba essere indicato l’inventore. Tali disposizioni sono state interpretate costantemente dall’European Patent Office nel senso che l’inventore debba essere necessariamente una persona fisica, escludendo quindi che un sistema di intelligenza artificiale possa essere indicato come tale.
Questo orientamento riflette una concezione antropocentrica del diritto dei brevetti, fondata sull’idea che la tutela giuridica debba premiare l’attività creativa dell’essere umano e incentivare l’innovazione tecnologica attraverso il riconoscimento di diritti di esclusiva temporanei.
Il caso DABUS e il riconoscimento dell’inventore artificiale
Il dibattito sulla possibilità di riconoscere l’intelligenza artificiale come inventore ha raggiunto una dimensione globale con il noto caso DABUS (Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience). Le domande di brevetto relative a questo sistema sono state presentate presso diversi uffici brevetti nel mondo indicando come inventore l’algoritmo stesso.
Il sistema DABUS, sviluppato da Stephen Thaler, sarebbe stato progettato per generare autonomamente nuove idee attraverso l’interazione di due reti neurali artificiali, una incaricata di produrre concetti innovativi e l’altra deputata a valutarne il carattere inventivo. Tra le invenzioni attribuite al sistema figuravano un contenitore per alimenti caratterizzato da particolari strutture frattali idonee a migliorare l’impilamento e un dispositivo luminoso di segnalazione progettato per essere facilmente rilevabile da sistemi di emergenza.
Nonostante l’originalità dell’iniziativa, le domande di brevetto sono state respinte in tutte le principali giurisdizioni coinvolte. Negli Stati Uniti, la Corte d’Appello per il Federal Circuit ha confermato la decisione dell’USPTO, affermando che il termine “inventor”, utilizzato nel Patent Act, si riferisce necessariamente a una persona fisica. Analoghe conclusioni sono state raggiunte dall’European Patent Office e dalle corti britanniche, che hanno ribadito l’impossibilità di riconoscere la qualifica di inventore a un’entità non umana.
Il caso DABUS ha comunque avuto il merito di stimolare un ampio dibattito dottrinale e istituzionale sul rapporto tra intelligenza artificiale e diritto dei brevetti. In particolare, esso ha contribuito a spostare l’attenzione dalla questione dell’inventore artificiale alla più complessa analisi del ruolo dell’essere umano nei processi inventivi assistiti dall’intelligenza artificiale.
Le linee guida dell’USPTO sulle invenzioni assistite dall’intelligenza artificiale
Le nuove linee guida pubblicate dall’USPTO nel 2024 rappresentano un tentativo di fornire maggiore certezza interpretativa in relazione alle invenzioni sviluppate con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale.
Secondo l’ufficio brevetti statunitense, l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nel processo inventivo non comporta automaticamente l’esclusione dalla brevettabilità. Il punto centrale della valutazione riguarda piuttosto la presenza di un contributo umano sufficientemente significativo alla soluzione tecnica oggetto della domanda di brevetto.
Le linee guida chiariscono che la protezione brevettuale può essere concessa quando una persona fisica abbia fornito un contributo inventivo sostanziale, anche qualora il processo creativo abbia coinvolto sistemi di intelligenza artificiale. In altre parole, l’intelligenza artificiale può essere utilizzata come strumento di supporto alla ricerca, ma non può essere riconosciuta come inventore in senso giuridico.
Gli esaminatori sono pertanto chiamati a valutare caso per caso se il contributo umano abbia inciso in modo determinante sul risultato tecnico conseguito. Tale valutazione deve tenere conto, tra l’altro, del grado di intervento umano nella progettazione del sistema, nella selezione dei dati di addestramento e nell’interpretazione dei risultati prodotti dall’algoritmo.
L’evoluzione del panorama brevettuale dell’intelligenza artificiale
Il crescente ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi di innovazione tecnologica è confermato anche dall’analisi dei dati relativi al panorama brevettuale internazionale.
Secondo un recente rapporto pubblicato dalla World Intellectual Property Organization (WIPO) sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa, tra il 2014 e il 2023 sono state registrate oltre 54.000 invenzioni legate alla GenAI, con un aumento particolarmente significativo negli ultimi anni.
Il report evidenzia come la Cina rappresenti attualmente il principale paese per numero di invenzioni nel campo dell’intelligenza artificiale generativa, con oltre 38.000 invenzioni registrate nello stesso periodo, seguita da Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e India. Le applicazioni di tali tecnologie si estendono a numerosi settori industriali, tra cui le scienze della vita, la produzione industriale, i sistemi di trasporto, la sicurezza e le telecomunicazioni.
La crescente diffusione delle tecnologie di intelligenza artificiale nei processi di innovazione rende sempre più necessario un adattamento delle categorie giuridiche tradizionali del diritto dei brevetti, al fine di garantire un equilibrio tra la tutela dell’innovazione e la salvaguardia dei principi fondamentali del sistema.
Considerazioni conclusive
Le nuove linee guida dell’USPTO rappresentano un passaggio significativo nel processo di evoluzione del diritto dei brevetti nell’era dell’intelligenza artificiale. Pur mantenendo fermo il principio secondo cui l’inventore deve essere una persona fisica, esse riconoscono esplicitamente il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto all’attività inventiva.
Il sistema brevettuale continua dunque a premiare non la macchina in quanto tale, ma l’ingegno umano che utilizza strumenti tecnologici avanzati per sviluppare nuove soluzioni tecniche. Allo stesso tempo, la crescente autonomia dei sistemi di intelligenza artificiale lascia intravedere scenari futuri nei quali le categorie tradizionali del diritto della proprietà industriale potrebbero essere sottoposte a ulteriori pressioni evolutive.
Il dibattito giuridico sulla relazione tra intelligenza artificiale e inventività appare pertanto destinato a intensificarsi nei prossimi anni, imponendo una riflessione sempre più approfondita sul modo in cui il diritto può continuare a svolgere la propria funzione di incentivo all’innovazione in un contesto tecnologico radicalmente mutato.
Autore
Clizia Cacciamani, Lawyer and Founder @Innova&Partners.